Linee Guida per la Valutazione

degli Alunni Stranieri

 

        

     Seguendo le recenti indicazioni  delle Linee  Guida del MIUR (CM n. 24 – 1.3.2006),dobbiamo tener presente che sin  dai tempi della legge 517/1977 la scuola italiana ha inteso la valutazione non  solo   come funzione certificativa  ma segnatamente  come una funzione formativa/regolativa  in rapporto  al POF dell’istituzione scolastica , allo sviluppo della personalità dell’alunno ed alla conclusione del 1. ciclo di studi  che, iniziato nelle classi della primaria, termina con gli esami di licenza di scuola secondaria di 1. grado.

      La normativa in vigore (Linee Guida MIUR, Indicazioni  Nazionali per i piani di studio personalizzato, il Profilo educativo dello studente) rafforza il ruolo  e la responsabilità  dei docenti e degli organi collegiali dell’istituzione scolastica nella sua autonomia per la valutazione  degli alunni di origine straniera e dei cosiddetti “ neoarrivati “.

    Autonomia e valutazione  rappresentano  dunque  le due facce della stessa medaglia :entrambe sostengono l’equità dell’istruzione per evitare forme di disuguaglianze e di segregazione scolastiche.

   Pertanto occorre  partire dall’alunno “ piuttosto che  dai programmi di studio o  dalle  discipline nell’ambito del  principio affermato  dall’ art 45,comma 4 del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 che afferma :

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa”.

 In questo quadro è logico che  per tale valutazione, non  potendo  seguire  i criteri in vigore  per gli alunni italiani, ci si riferisca a percorsi di studio adattati, o meglio a percorsi  individualizzati, in considerazione  degli orientamenti generali  riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale che pongono in evidenza il percorso personale effettuato dall’ alunno  nel periodo di tempo osservato.

 Quindi è opportuno che il Collegio dei Docenti definisca  il necessario adattamento dei programmi di insegnamento mediante specifiche iniziative ( interventi individualizzati o per  gruppi di alunni,corsi intensivi di lingua italiana L/2, programmi ed uso  di laboratori,attività aggiuntive dentro e fuori la scuola, tutti inseriti nel POF ).

           Fondamentale è il ruolo  del Dirigente scolastico e della sua leadership professionale,  coadiuvato dai docenti referenti di settore (intercultura ed integrazione, italiano L/2, Commissione Accoglienza,..)e dal personale di segreteria.

 

 

ll  Consiglio  di classe

 

    I  percorsi di studio  potranno essere messi in atto  dalla scuola (Consiglio di classe - CdC) al momento dell’inserimento dell’alunno straniero(piani di studio personalizzato, PSP., PEP.UdA.ecc…), con l’intervento del docente referente di settore  e della Commissione d’accoglienza .

     Si tratta di programmare interventi di educazione linguistica  (Ital L/2 ) e percorsi disciplinari appropriati, utilizzando le competenze dei docenti interessati o che svolgono  attività di supporto linguistico o di recupero.

   E’ importante:

- conoscere il curriculum  scolastico precedente dell’alunno/a(risultati raggiunti,conoscenze,

   abilità e competenze  generali o in alcuni settori )mediante varia documentazione,acquisita         anche tramite la famiglia e i   mediatori linguistico- culturali  del paese di provenienza

- individuare  da parte di ogni docente il percorso del proprio insegnamento, definito negli    obiettivi, nei modi e nei tempi, con  riferimento al vissuto dell’apprendente e ad  attività che  lo possano interessare ad integrarsi nel nuovo ambiente, coinvolgendolo nell’ap-                                                                                        prendimento  per  fargli esprimere   conoscenze e comunicare competenze.

    In definitiva, ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

- privilegiare  la valutazione formativa  rispetto a quella “certificativa” o sommativa e considerare adeguatamente:

·         il percorso scolastico pregresso;

·         gli obiettivi possibili;

·         i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;

·         i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;

·         la motivazione;

·         la partecipazione;

·         l’impegno;

·        la progressione e le potenzialità d’apprendimento ( POF- Linee Guida MIUR ).

      - fare in modo che il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, qualora quale sia oggetto di verifiche orali e scritte, debba essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano/L2.

  

    Nella valutazione del primo tri/quadrimestre  il CdC, dopo aver esaminato  gli elementi indicati, si  può trovare di fronte a due casi :

-se l’alunno/a è giunto  da  poco, decidere di non effettuare la valutazione, essendo  nella fase di iniziale inserimento nella classe; si  può rimandare al periodo successivo.

-se l’alunno da diversi mesi frequenta le lezioni, decidere di utilizzare la valutazione     formativa, dato che l’alunno si trova  nella prima fase  di alfabetizzazione e  di  apprendimento, secondo  quanto  concordato in riferimento al PSP.

In termini più chiari, si può scrivere un giudizio così formulato:

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Oppure:

“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato),  programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. (Anche nel caso in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).

Alla fine dell’anno  scolastico i docenti possono ricorrere a quest’ultimo tipo di valutazione, tenendo pure presenti le indicazioni del MIUR in  Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006,” che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e rispettosa  dei tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana come L/2. nella classe frequentata:

“…La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche…..

            E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero….

            Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.”

 

Nel caso dell’alunno appena iscritto o comunque iscritto nella seconda parte dell’anno, oltre all’intervento dello Sportello Accoglienza funzionante all’interno della scuola, è utile  l’intervento di un mediatore linguistico-culturale e di docenti  della stessa lingua parlata  dagli alunni  e con funzioni di  interpreti  per prove  che consentano una valutazione almeno in alcuni ambiti disciplinari (è possibile,per esempio, ammettere una produzione scritta in lingua materna da tradurre, per una valutazione equipollente da parte del  mediatore linguistico).

Sia che si tratti di valutazione iniziale, in itinere, o finale, docenti, referenti di settore e CdC, in base a quanto indicato in premessa,si trovano sempre a definire una valutazione formativa nei confronti  di specifici percorsi individualizzati di alunni di lingua straniera, in particolar modo per quanto riguarda l’apprendimento dell’ italiano come L/2.

 

Prove di licenza[1]

     Le prove  scritte possono essere formulate dal CdC e dai docenti, in modo  da definire   chiaramente  il livello di valutazione, in relazione  alle condizioni di partenza ed agli obiettivi indicati nel PEP. per la conclusione degli studi del primo ciclo e della scuola obbligatoria.

Le prove devono consentire all’alunno di esprimersi nel modo più diretto e naturale, valorizzando  le sue conoscenze  ed esperienze acquisite sia nel Paese di provenienza  che in quello  di accoglienza. In questo contesto ed in prospettiva interculturale appare importante considerare   conoscenze e competenze raggiunte  da parte dell’alunno immigrato nello studio della lingua materna anche con la frequenza di eventuali corsi linguistici in L/1.

La prova scritta di Italiano  deve essere formulata  con attenzione, in modo chiaro ed ampio, con la eventuale presenza del mediatore  linguistico- culturale, da utilizzare  sia per la traduzione  che per la comprensione dell’elaborato.

   Nel predisporre la prova. è consigliabile impartire  consegne molto chiare e comprensibili

e, se necessario, dare all’alunno la spiegazione della consegna  nella lingua materna  con l’ intervento  di  un mediatore  culturale  o di un docente che conosce quella lingua,

Per la prova  scritta in Matematica i docenti e il CdC.  devono tener conto  delle precedenti indicazioni generali. Si consiglia di considerare  tre importanti fattori:

1.      il tempo di presenza  dell’alunno in Italia,

2.      le difficoltà di uso  di strutture matematiche  diverse da quelle  della cultura d’origine,

3.       il livello di accessibilità delle prove proposte all’alunno straniero..

Per quanto riguarda la prova scritta in Lingua Straniera, vanno tenuti presenti i criteri prima indicati. Se l’alunno ha conoscenze e competenze in una lingua straniera comunitaria, occorre considerare il livello delle competenze accertate  al momento dell’inserimento nella classe  e quelle raggiunte al termine dell’anno scolastico. Questi percorsi personalizzati contribuiscono alla costruzione mirata di un portfolio delle competenze individuali  e di un Portfolio europeo delle lingue (PEL) da redigere per ciascun allievo, sentendo i genitori e gli stessi alunni.

Nel contesto plurilingue in cui si trova l’alunno straniero è da tener presente che  la lingua straniera studiata in classe è  lingua seconda per gli studenti italiani,mentre per quelli  immigrati  è da considerarsi una lingua terza.

Per la prova orale, il CdC e  i docenti dell’istituto, compresi quelli impegnati nelle attività di

laboratorio  di italiano L/2, possono  concordare la scelta di tematiche e argomenti principali     nelle diverse discipline, in particolare Matematica e Lingua Straniera.

   Per il colloquio i docenti  e il Consiglio di classe  possono  stabilire  alcuni argomenti  per le diverse discipline, secondo i contenuti del POF. Per esempio, per Storia e per Geografia  possono essere utilizzati  contenuti  ed aspetti riguardanti  il paese d’origine dell’ alunno straniero.

   Vanno adeguatamente valutate le attività svolte dagli alunni  nei corsi di alfabetizzazione, in relazione anche al periodo di frequenza ed ad altre attività programmate dal CdC. o dai

docenti di settore.

    L’ insieme degli elementi esposti permette alla scuola dell’obbligo di sviluppare  l’autonomia delle sue scelte  e il carattere formativo della valutazione, che sono centrati  sull’alunno, sul suo percorso formativo, sulla sua motivazione ad apprendere, sul suo impegno ad integrarsi nella classe  e nell’ambiente scolastico.

 

 

Riferimenti

   Linee Guida  del MIUR per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri. C.M. n.24  del                                          

   1/03/2006

   Bettinelli G. La valutazione degli alunni stranieri neoarrivati,Centro  COME,1993

   Gazerro V. Intercultura e integrazione degli alunni stranieri in Firenze e provincia, USP.,

   Ufficio Intercultura,Nsa., Dossier n. 1-4. 2005- 06

   Intercultura e integrazione, in “ area linguistica e interculturale” – valutazione- sito web,

  dell’ USP di Firenze, 2006

   Il Gruppo provinciale dei Referenti per l’intercultura e l’integrazione degli alunni stranieri

   Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado U.S.P.  Firenze

   Decreto legislativol n. 226/2005

   Decreto legislativo n. 76/2005

 

 

 



[1]  Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione

Un problema di particolare importanza, all’interno della valutazione, riguarda i criteri relativi al conseguimento del diploma di licenza media. Da questo punto di vista ci aiuta il decreto legislativo n. 226/2005, relativo al II ciclo, all’articolo 1, comma 12, introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo:<<Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione”.

Al fine di garantire il proseguimento dell’iter formativo dell’alunno straniero, sarà cura delle istituzioni scolastiche realizzare percorsi idonei all’acquisizione di tale titolo, come previsto dal decreto legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere , all’art. 4, comma 2: << Nell’ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado, possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione di altri sistemi>>.