Linee Guida
per la Valutazione
degli Alunni
Stranieri
Seguendo le recenti indicazioni delle Linee
Guida del MIUR (CM n. 24 – 1.3.2006),dobbiamo tener presente che
sin dai tempi della legge 517/1977 la
scuola italiana ha inteso la valutazione non
solo come funzione certificativa ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa
in rapporto al POF
dell’istituzione scolastica , allo sviluppo della personalità dell’alunno ed
alla conclusione del 1. ciclo di studi che,
iniziato nelle classi della primaria, termina con gli esami di licenza di
scuola secondaria di 1. grado.
La normativa in vigore (Linee Guida MIUR,
Indicazioni Nazionali per i piani di
studio personalizzato, il Profilo educativo dello studente) rafforza il
ruolo e la responsabilità dei docenti e degli organi collegiali
dell’istituzione scolastica nella sua autonomia per la valutazione degli alunni di origine straniera e dei
cosiddetti “ neoarrivati “.
Autonomia e valutazione rappresentano
dunque le due facce della stessa
medaglia :entrambe sostengono l’equità dell’istruzione per evitare forme di
disuguaglianze e di segregazione scolastiche.
Pertanto occorre “ partire dall’alunno “ piuttosto
che dai programmi di studio o dalle
discipline nell’ambito del
principio affermato dall’ art
45,comma 4 del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 che afferma :
“Il
Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento
dell’offerta formativa”.
In questo quadro è logico che per tale valutazione, non potendo
seguire i criteri in vigore per gli alunni italiani, ci si riferisca a percorsi di studio adattati, o meglio a percorsi individualizzati,
in considerazione degli orientamenti generali riguardanti la valutazione e la pedagogia
interculturale che pongono in evidenza il percorso personale effettuato dall’
alunno nel periodo di tempo osservato.
Fondamentale è il ruolo del
Dirigente scolastico e della sua leadership professionale, coadiuvato dai docenti referenti di settore
(intercultura ed integrazione, italiano L/2, Commissione Accoglienza,..)e dal
personale di segreteria.
I
percorsi di studio potranno
essere messi in atto dalla scuola
(Consiglio di classe - CdC) al momento dell’inserimento dell’alunno
straniero(piani di studio personalizzato, PSP., PEP.UdA.ecc…), con l’intervento
del docente referente di settore e della
Commissione d’accoglienza .
Si tratta di programmare interventi di educazione linguistica (Ital L/2 ) e percorsi disciplinari
appropriati, utilizzando le competenze
dei docenti interessati o che svolgono
attività di supporto linguistico
o di recupero.
E’ importante:
- conoscere il curriculum
scolastico precedente dell’alunno/a(risultati raggiunti,conoscenze,
abilità e competenze generali o in alcuni settori )mediante varia
documentazione,acquisita anche tramite la famiglia e i mediatori linguistico- culturali del paese di provenienza
- individuare da parte di ogni docente il percorso del proprio insegnamento, definito
negli obiettivi, nei modi e nei tempi,
con riferimento al vissuto
dell’apprendente e ad attività che lo possano interessare ad integrarsi nel
nuovo ambiente, coinvolgendolo nell’ap-
prendimento per fargli esprimere conoscenze e comunicare competenze.
In definitiva, ciascun docente, nell’ambito della propria
disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al
fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
- privilegiare la valutazione
formativa rispetto a quella
“certificativa” o sommativa e considerare adeguatamente:
·
il
percorso scolastico pregresso;
·
gli
obiettivi possibili;
·
i
risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;
·
i risultati
ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
·
la
motivazione;
·
la
partecipazione;
·
l’impegno;
·
la
progressione e le potenzialità d’apprendimento ( POF- Linee Guida MIUR ).
- fare in modo che il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione
o di sostegno linguistico, qualora quale sia oggetto di verifiche orali e
scritte, debba essere considerato parte
integrante della valutazione di Italiano/L2.
Nella valutazione
del primo tri/quadrimestre il CdC,
dopo aver esaminato gli elementi
indicati, si può trovare di fronte a due
casi :
-se l’alunno/a è
giunto da poco, decidere
di non effettuare la valutazione, essendo
nella fase di iniziale inserimento nella classe; si può rimandare al periodo successivo.
-se l’alunno da diversi
mesi frequenta le lezioni, decidere di
utilizzare la valutazione formativa, dato che l’alunno si
trova nella prima fase di alfabetizzazione e di
apprendimento, secondo quanto
concordato in riferimento al PSP.
In termini più chiari,
si può scrivere un giudizio così formulato:
“La valutazione non viene espressa in
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Oppure:
“La valutazione espressa fa riferimento
al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
(Anche nel caso in cui
l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).
Alla fine dell’anno scolastico i docenti possono ricorrere a quest’ultimo
tipo di valutazione, tenendo pure presenti le indicazioni del MIUR in
“Linee Guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006,” che
sono orientate ad una valutazione più comprensiva e rispettosa dei tempi di apprendimento/acquisizione della
lingua italiana come L/2. nella classe frequentata:
“…La
lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare
da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo
in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece,
possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze
specifiche…..
E’ necessaria, pertanto, una
programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di
apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero….
Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per
comunicare), va prestata particolare
attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il
principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.”
Nel caso
dell’alunno appena iscritto o comunque
iscritto nella seconda parte dell’anno, oltre all’intervento dello “Sportello
Accoglienza” funzionante all’interno della scuola, è utile l’intervento di un mediatore linguistico-culturale e di docenti della stessa
lingua parlata dagli alunni e con funzioni di interpreti
per prove che consentano
una valutazione almeno in alcuni ambiti disciplinari (è possibile,per esempio,
ammettere una produzione scritta in
lingua materna da tradurre, per una valutazione equipollente da parte del
mediatore linguistico).
Sia che si
tratti di valutazione iniziale, in itinere, o finale, docenti, referenti di
settore e CdC, in base a quanto indicato in premessa,si trovano sempre a definire una valutazione formativa
nei confronti di specifici percorsi
individualizzati di alunni di lingua straniera, in particolar modo per quanto
riguarda l’apprendimento dell’ italiano come L/2.
Le prove
scritte possono essere formulate dal CdC e dai docenti, in modo
da definire chiaramente il livello di valutazione, in relazione alle condizioni di partenza ed agli obiettivi
indicati nel PEP. per la conclusione
degli studi del primo ciclo e della scuola obbligatoria.
Le prove
devono consentire all’alunno di esprimersi nel modo più diretto e naturale, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze acquisite sia nel Paese di
provenienza che in quello di accoglienza. In questo contesto ed in
prospettiva interculturale appare importante considerare conoscenze
e competenze raggiunte da parte
dell’alunno immigrato nello studio della lingua materna anche con la frequenza
di eventuali corsi linguistici in L/1.
La prova scritta di Italiano deve
essere formulata con attenzione, in modo chiaro ed ampio, con la
eventuale presenza del mediatore
linguistico- culturale, da utilizzare
sia per la traduzione che per la
comprensione dell’elaborato.
Nel predisporre la prova. è consigliabile
impartire consegne molto chiare e comprensibili
e, se
necessario, dare all’alunno la
spiegazione della consegna nella lingua
materna con l’ intervento di un
mediatore culturale o di un docente che conosce quella lingua,
Per la
prova scritta in Matematica i
docenti e il CdC. devono tener
conto delle precedenti indicazioni
generali. Si consiglia di considerare tre importanti fattori:
1.
il
tempo di presenza dell’alunno in Italia,
2.
le
difficoltà di uso di strutture
matematiche diverse da quelle della cultura d’origine,
3.
il livello di accessibilità delle prove
proposte all’alunno straniero..
Per quanto
riguarda la prova scritta in Lingua
Straniera, vanno tenuti
presenti i criteri prima indicati. Se l’alunno ha conoscenze e competenze in una lingua straniera comunitaria, occorre
considerare il livello delle competenze accertate al momento dell’inserimento nella classe e quelle raggiunte al termine dell’anno
scolastico. Questi percorsi personalizzati contribuiscono alla costruzione
mirata di un portfolio delle competenze individuali e di un Portfolio europeo delle lingue (PEL) da redigere per ciascun
allievo, sentendo i genitori e gli stessi alunni.
Nel
contesto plurilingue in cui si trova l’alunno straniero è da tener presente
che la lingua straniera studiata in
classe è lingua seconda per gli studenti
italiani,mentre per quelli
immigrati è da considerarsi una
lingua terza.
Per la prova orale, il CdC e i docenti dell’istituto, compresi quelli
impegnati nelle attività di
laboratorio di italiano L/2, possono concordare la scelta di tematiche e argomenti
principali nelle diverse discipline, in particolare Matematica e Lingua Straniera.
Per il colloquio i docenti e il Consiglio di classe possono
stabilire alcuni argomenti per le diverse discipline, secondo i
contenuti del POF. Per esempio, per Storia
e per Geografia possono essere
utilizzati contenuti ed aspetti riguardanti il paese d’origine dell’ alunno straniero.
Vanno
adeguatamente valutate le attività
svolte dagli alunni nei corsi di
alfabetizzazione, in relazione anche al periodo di frequenza ed ad altre
attività programmate dal CdC. o dai
docenti di settore.
L’ insieme degli elementi esposti permette
alla scuola dell’obbligo di sviluppare
l’autonomia delle sue scelte e il
carattere formativo della valutazione, che sono centrati sull’alunno, sul suo percorso formativo, sulla
sua motivazione ad apprendere, sul suo impegno ad integrarsi nella classe e nell’ambiente scolastico.
Linee Guida
del MIUR per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri. C.M.
n.24 del
1/03/2006
Bettinelli G. La valutazione degli alunni
stranieri neoarrivati,Centro COME,1993
Gazerro V. Intercultura e integrazione degli
alunni stranieri in Firenze e provincia, USP.,
Ufficio Intercultura,Nsa., Dossier n. 1-4.
2005- 06
Intercultura
e integrazione, in “ area linguistica e interculturale” – valutazione- sito
web,
dell’ USP di Firenze, 2006
Il Gruppo provinciale dei Referenti per l’intercultura e l’integrazione degli alunni stranieri
Scuola
Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado U.S.P. Firenze
Decreto legislativol n. 226/2005
Decreto legislativo n. 76/2005
Un problema di particolare importanza,
all’interno della valutazione, riguarda i criteri relativi al conseguimento del
diploma di licenza media. Da questo punto di vista ci aiuta il decreto
legislativo n. 226/2005, relativo al II ciclo, all’articolo 1, comma 12,
introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo del conseguimento del titolo di
scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso
formativo:<<Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo
del I ciclo di istruzione”.
Al fine di garantire il proseguimento
dell’iter formativo dell’alunno straniero, sarà cura delle istituzioni
scolastiche realizzare percorsi idonei all’acquisizione di tale titolo, come
previsto dal decreto legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere ,
all’art. 4, comma 2: << Nell’ambito della programmazione regionale e nel
rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di
primo grado, possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi
territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni
formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione, anche ad integrazione di altri sistemi>>.